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Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

L'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale il debitore può rivolgersi per far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.
Si rivolge a piccole imprese, imprese agricole, start-up innovative, liberi professionisti, associazioni e consumatori/consumatrici, per i quali non trovano applicazione le tradizionali procedure fallimentari previste dalla normativa di riferimento e che si trovano in una situazione di perdurante incapacità di far fronte con regolarità ai propri pagamenti.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 lo qualifica come "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Cosa è la composizione della crisi da sovraindebitamento?

I soggetti sovraindebitati, esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori e non soggetti alle procedure concorsuali, possono risolvere la crisi e ottenere l’esdebitazione.

Chi può proporre un accordo ai creditori?

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi (OCC), un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori.

Come opera l'Organismo di Composizione della Crisi?

L'Organismo di Composizione della Crisi riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.
Il Debitore, eventualmente con l’assistenza di un Legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale, può alternativamente:

  • formulare una proposta di accordo da sovraindebitamento con i Creditori se quelli favorevoli rappresentano il 60% del credito;
  • proporre un piano di ristrutturazione dei debiti anche senza il parere favorevole dei debitori;
  • chiedere la liquidazione del patrimonio.

Qual è l’obiettivo?

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è la possibilità di esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.

Riferimenti normativi

Regolamento dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Rhodense

Legge 27 gennaio 2012 n. 3 - Composizione delle crisi da sovraindebitamento

Decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione  della crisi da sovraindebitamento

Legge del 18 dicembre 2020, n. 176 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

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Per informazioni contattare il numero 02 93207347 o scrivere a occ.rhodense@sercop.it

Ultima modifica: 15 settembre 2023
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