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Requisiti per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Possono accedere alla procedura coloro che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Sono ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento:

  • Consumatori-persone fisiche;
  • Start up innovative (non oltre 4 anni dalla costituzione);
  • Imprenditori agricoli;
  • Imprenditori commerciali sotto-soglia;
  • Imprenditori che abbiano cessato l’attività oltre un anno e non sono più fallibili;
  • Enti privati non commerciali (associazioni, fondazioni, ecc.);
  • Professionisti e agli altri lavoratori autonomi, anche in associazione tra loro;
  • L’erede dell’imprenditore defunto;
  • Socio illimitatamente responsabile delle società di persone.

Gli imprenditori commerciali sotto-soglia devono dimostrare il possesso congiunto delle seguenti condizioni:

  • Avere avuto in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad €. 300.000,00;
  • aver realizzato, nello stesso arco temporale, ricavi lordi complessivi annui non superiori ad €. 200.000,00;
  • avere alla data di deposito dell’istanza di fallimento o all’udienza prefallimentare debiti di ammontare non superiore ad €. 500.000,00, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.

Qualora anche solo uno dei sopra riportati parametri venisse superato, il debitore/la debitrice è considerato/a sopra soglia e, pertanto, fallibile. In questo caso egli/ella non avrebbe accesso alla procedura, salvo i debiti scaduti e non pagati sono inferiore a 30.000 € (art. 15, co. 9, l.f.).

Non sono ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento:

  • I debitori soggetti ad altre procedure concorsuali;
  • Coloro che, nei 5 anni precedenti, hanno già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
  • Coloro che hanno subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
  • Coloro che presentano una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

Il debitore/la debitrice può essere sia una persona fisica o giuridica sia un ente collettivo. Sono esclusi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento gli enti pubblici.

I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso.

 

 

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Ultima modifica: 13 ottobre 2021
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