Gli organi di controllo di Sercop sono:
- L'organo di revisione dei conti - nonominato dall'Assemblea Consortile di Sercop (art. 20 Statuto di SER.CO.P.).
Funzione principale del revisore è quella di controllare la regolare tenuta delle scritture contabili ogni 3 mesi, verifica se il bilancio di esercizio o consolidato di gruppo corrispondano alle risultanze delle scritture contabili, infine esprime un giudizio sul bilancio di esercizio aziendale. Il revisore contabile documenta l'attività svolta in un apposito libro tenuto presso la sede della società.
Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere ai propri doveri con diligenza e professionalità. Essi sono responsabili nei confronti della società, soci o terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
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- L'organismo di Vigilanza (OdV) - nonominato dal Consiglio di Amminsitrazione di SER.CO.P.
Istituto previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che vigila sulla responsabilità dell'ente, per reati commessi nell'interesse o vantaggio a favore di quest'ultimo. L'Ente per non essere colpito da sanzioni deve dotarsi di un modello di organizzazione e controllo per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, di un codice disciplinare e di un soggetto indipendente di controllo e verifica (l'organismo di vigilanza). Per SER.CO.P. l'ODV è un organismo collettivo , composto da tre componenti (due esterni ed uno interno) che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello (incluso l'aggiornamento) e dispone di poteri di iniziativa e controllo (autonomia). Si rinvia all'apposita sezione per maggiori apprfondimenti.
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