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Servizio Affidi

L’affido familiare è un’esperienza di accoglienza temporanea di un bambino o di un ragazzo nella propria famiglia nelle situazioni in cui la famiglia di origine non sia in grado di fornire le cure fisiche, affettive e educative di cui ha bisogno.

Il Servizio Affidi coordina, promuove e sostiene l’affidamento familiare nel territorio del rhodense.
Il Servizio incontra, prepara e sostiene le famiglie o i single disponibili ad accogliere un minore nella propria famiglia, collabora in rete con i servizi del territorio e promuove la cultura dell’affido attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Gli obiettivi del Servizio affidi

Sono obiettivi del Servizio affidi:
• la conoscenza e valutazione della disponibilità delle persone interessate all’affido;
• il supporto alle famiglie affidatarie attraverso incontri di gruppo e colloqui di sostegno;
• lo sviluppo del lavoro di collaborazione e di rete con gli operatori coinvolti;
• la partecipazione al coordinamento provinciale e al progetto di creazione di una banca dati di famiglie disponibili;
• la promozione nella cittadinanza della cultura dell’accoglienza.

Cos’è l’affido

Bambini e ragazzi hanno il diritto di vivere in una famiglia che li ami, si prenda cura di loro e li aiuti a crescere in modo sereno ed armonioso.
La famiglia d’origine può attraversare situazioni di difficoltà temporanea e non essere in grado di occuparsi - per un determinato periodo - dei bisogni materiali, educativi e affettivi dei propri figli. In questi casi può essere necessario (se interviene la magistratura) o opportuno (se ci si muove in contesto preventivo/consensuale) attivare percorsi di aiuto al bambino o al ragazzo e alla sua famiglia. L’affido familiare è una di queste possibilità.
L’affidamento familiare è regolamentato dalla legge 184 del 1983 “Diritto del minore ad una famiglia”. L’art. 1 stabilisce il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. L’art. 2 prevede che il bambino o il ragazzo temporaneamente
privo di un ambiente familiare idoneo sia affidato a un’altra famiglia, preferibilmente con figli minori, o a persona singola che gli assicuri il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno; quando non sia possibile l’affidamento è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare. Vanno inoltre considerate anche le leggi 149 del 2001 e 173 del 2015.

L’affido può essere consensuale oppure giudiziale.

• L’affido consensuale viene attivato su proposta dei servizi invianti con il consenso dei genitori e del minore in considerazione dell’età. I soggetti coinvolti sottoscrivono un progetto. Nel caso in cui l’affido sia a tempo pieno e di una durata superiore ai sei mesi, deve essere data comunicazione da parte dell’ente inviante al giudice tutelare, il quale rende esecutivo l’affidamento con provvedimento. Per quanto concerne gli affidi a tempo parziale (parcellari) risulta sufficiente il contratto di affido e la regia del progetto viene tenuta da parte del servizio inviante, senza doverne dare comunicazione all’autorità giudiziaria.
• L’affido giudiziale viene attivato in assenza del consenso da parte della famiglia di origine del minore o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l’affido viene disposto da parte dell’autorità giudiziaria, sentito il minore che ha compiuto i dodici anni e – se necessario – anche di età inferiore.

Le forme di affido

Clicca QUI per conoscere le forme di affido attivate

Ultima modifica: 09 luglio 2021
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